FAQ


In questa pagina puoi trovare le risposte alle domande più frequenti.

Cosa è l’amministratore di sostegno? A che serve?

L’amministratore di sostegno è una persona nominata dal giudice tutelare per le persone che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica (anche parziale, temporanea e non grave) o anche per motivi di età e di solitudine (sociale o familiare), si trovano nell’impossibilità o anche solo in difficoltà nel provvedere da soli ai propri interessi, personali e patrimoniali.

In linea di massima, persone che possono ottenere la nomina di un AdS sono tutte quelle prive, in tutto in parte, di autonomia nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana (es. disabili, anziani, prodighi, alcolisti, tossicodipendenti, persone detenute, malati allettati o terminali, ludopati).

Ciascuno può indicare per il caso di futura necessità una persona quale proprio amministratore di sostegno, ossia in previsione di una propria eventuale futura incapacità.

Chi può chiedere l’Amministrazione di Sostegno?

Lo stesso beneficiario, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, il tutore, il curatore, il pubblico ministero ed i servizi sanitari e sociali pubblici e privati.

Chi può essere nominato come AdS?

Il Giudice Tutelare preferibilmente e se possibile nomina AdS un familiare e dunque il coniuge, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, o un parente entro il quarto grado o il soggetto designato dallo stesso beneficiario, se appare in grado di svolgere utilmente l’ufficio.

In mancanza, indisponibilità o in presenza di contrasti familiari, può essere nominato un soggetto estraneo al nucleo familiare (ad es., un avvocato).

Come chiedere la nomina di un Amministratore di Sostegno?

La nomina di AdS si chiede con ricorso da presentarsi in Tribunale.

E’ necessario rivolgersi a un avvocato?
No, il ricorso può essere presentato personalmente dall’interessato o dalle altre persone sopra indicate, sub. 2.
C’è un modulo per il ricorso? Dove posso trovarlo?

Presso la Cancelleria del Tribunale di Perugia è disponibile un modulo da compilare, reperibile pure  cliccando qui

Cosa deve contenere il ricorso?

Il ricorso deve contenere:  generalità di chi fa la richiesta; generalità del beneficiario; la sua residenza ed eventualmente la dimora abituale (vale a dire il diverso luogo in cui si trova); il nominativo e domicilio – se conosciuti da chi presenta il ricorso – dei parenti (coniuge del beneficiario, discendenti, ascendenti, fratelli, conviventi); le ragioni per le quali si chiede la nomina dell’Amministratore di Sostegno; l’indicazione  delle  principali  spese  e dei  bisogni del  beneficiario ; l’indicazione   dell’Amministratore   di   Sostegno (nominativo   e   recapito   anche telefonico), se già individuato.

E’ necessario offrire nel ricorso una descrizione della situazione generale del beneficiario, per consentire al giudice tutelare di avere un quadro quanto più possibile completo delle necessità di tutela della persona e perché possa essere individuata la persona più adatta a svolgere le funzioni di AdS.

Occorre dunque specificare: la motivazione della richiesta, l’infermità o la menomazione  fisica o psichica, le capacità del beneficiario, la sua situazione familiare, lavorativa, sociale ed esplicitare quali sono gli atti che il beneficiario è in grado di compiere da solo e quali quelli che è necessario compiere per lui.

Quali documenti si devono allegare?

E’ utile allegare: certificato di nascita del beneficiario e certificato di stato di famiglia; documentazione medica relativa alla patologia (anche solo certificazione rilasciata dal medico di famiglia o copia del verbale della Commissione medica che abbia riconosciuto l’invalidità); documentazione sulla consistenza del patrimonio del beneficiario (titolarità di pensioni, c/c, titoli, immobili, eventuali questioni ereditarie o giudiziarie in corso, etc.).

Cosa succede dopo la presentazione del ricorso?

Una volta depositato il ricorso, il giudice tutelare fissa udienza dinanzi a sé.

A questa udienza debbono essere presenti la persona che ha fatto il ricorso, il beneficiario, se interessati i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo (normalmente già indicati nel ricorso); il giudice sente i presenti per assumere informazioni prima di decidere.

Cosa succede se il beneficiario o i parenti non possono recarsi in udienza?

Se il beneficiario non può recarsi in Tribunale perché impedito o non trasportabile, tale circostanza deve essere portata a conoscenza del giudice tutelare e, se possibile, documentata.

In tal caso il giudice tutelare effettuerà l’esame recandosi presso il domicilio o il luogo ove il beneficiario si trova.

Se sono impossibilitati a comparire i parenti, essi – se d’accordo – possono far pervenire in Cancelleria una dichiarazione sottoscritta (cui sarà allegata copia del documento di identità), ove rappresentano di essere a conoscenza del ricorso e di non aver nulla da osservare.

Come si conclude il procedimento?

Il procedimento si conclude con un decreto, con cui il giudice tutelare – se ritiene che vi sono i presupposti – nomina un amministratore di sostegno, specificando: la durata dell’incarico, l’oggetto (ossia gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario), gli atti che il beneficiario può compiere da solo, i limiti di spesa e le somme di cui il beneficiario può avere disponibilità, la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve relazionare al giudice delle condizioni di vista e di salute del beneficiario e depositare il rendiconto della gestione.

Si può chiedere la nomina urgente di amministratore di sostegno?

Si, facendo presente nel ricorso il motivo dell’urgenza e, se possibile, allegando documentazione. Il giudice tutelare potrà nominare, prima del decreto conclusivo e per il compimento dell’attività urgente, un amministratore di sostegno provvisorio.

Quali atti possono essere compiuti dall’Ads in autonomia e quali devono atti essere autorizzati dal giudice tutelare?

Il decreto di nomina generalmente precisa quali atti possono essere compiuti dall’AdS in nome e per conto del beneficiario o insieme al beneficiario.

Per gli atti non previsti nel decreto, il beneficiario è libero di agire in autonomia.

In linea di massima, l’AdS può compiere senza specifica autorizzazione del giudice tutelare gli atti di “ordinaria amministrazione” (riscossione somme, pagamento utenze o rette), mentre dovrà chiedere autorizzazione al giudice tutelare – presentando istanza in Cancelleria – per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, ossia quelli aventi incidenza sul patrimonio dell’amministrato (es. vendita immobili, costituzione ipoteca, per agire/resistere in giudizio).

L’amministratore di sostegno può chiedere un compenso?

La legge prevede la gratuità dell’ufficio di amministratore di sostegno.

Ciò non di meno, il giudice tutelare annualmente, se richiesto, può con decreto disporre un rimborso delle spese documentate e stabilire una “indennità”, che tiene conto dell’impegno richiesto e dei risultati della gestione.

Come redigere il rendiconto annuale?

E’ disponibile presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Sportello Volontari) un modello di rendiconto, recante una serie di voci di entrata e uscita da compilare.
Il documento può  essere visionato e scaricato cliccando qui