Atti vietati all’amministratore di sostegno (art. 378 c.c.)


Non può, neppure all’asta pubblica acquistare, direttamente o per interposta persona, beni o diritti del beneficiario.

Non può prendere in locazione i beni del beneficiario senza l’autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell’ articolo precedente, ad eccezione dell’amministratore che li ha compiuti.

L’amministratore non può neppure diventare cessionario di alcuna ragione o credito verso il beneficiario.