L’amministratore di sostegno


Chi può essere nominato amministratore
La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario:

la persona designata dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità,mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata

la persona stabilmente convivente,

il padre, la madre,

il figlio

o il fratello o la sorella,

il parente entro il quarto grado

ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Può anche essere nominato
(quando il giudice tutelare ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi)

anche altra persona idonea,

ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II
(Enti, Associazioni, ecc.), al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo

Non possono essere nominati
Gli Operatori dei servizi pubblici o privati
che hanno in cura o in carico il beneficiario.