Udienza


Il G.T. fissa con decreto l’udienza in cui verrà esaminato il soggetto per il quale si chiede l’Ads.

N.B. : Il G.T. effettuerà l’esame presso la dimora del beneficiario solo qualora specifica certificazione medica, da allegarsi al ricorso, attesti l’impossibilità del medesimo di raggiungere il Palazzo di Giustizia.


Notifica al beneficiario e ai parenti
Il ricorrente provvede a notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza al beneficiario e ai parenti


Udienza
All’ udienza fissata il G.T. esaminerà la persona ed effettuerà tutti gli accertamenti che riterrà utili: completata l’istruttoria, emetterà il decreto di nomina e fisserà la data del giuramento.

La richiesta di copia conforme del decreto e del giuramento conclude la procedura e, ricevuto il decreto, l’amministratore di sostegno potrà svolgere la sua funzione.


Il giudice tutelare provvede
– entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta
alla nomina dell’amministratore di sostegno

– con decreto motivato immediatamente esecutivo