Il ricorso


Dove va presentato
La residenza abituale o il domicilio del beneficiario determinano
la competenza territoriale del Tribunale
al cui Giudice Tutelare va presentato il ricorso.

Il ricorrente
lo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato
il coniuge o la persona stabilmente convivente
i parenti entro il quarto grado
il pubblico ministero
i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona:
se a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno propongono ricorso al G.T. o segnalazione al pubblico ministero
chiunque, in previsione della propria eventuale incapacità, può designare, con atto pubblico, la persona cui andrà conferito l’incarico di A.d.s.

Il beneficiario

Può proporre egli stesso il ricorso (anche se minore, interdetto o inabilitato)

Può, in previsione della propria eventuale incapacità, designare, con atto pubblico, la persona cui andrà conferito l’incarico di A.d.s.

Deve essere sentito dal giudice tutelare

Può opporsi alla nomina dell’amministratore di sostegno

Gli deve essere notificato il decreto di nomina dell’AdS

Può proporre impugnazione contro il decreto